Statuto

S

Art. 1 – Denominazione e sede

Con la denominazione “Incontro democratico” è costituita un’associazione attiva nel Cantone Ticino ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS, che ha la sede al domicilio del segretario.

Art. 2 – Scopi

L’associazione si prefigge di organizzare momenti di riflessione nei quali discutere temi che toccano da vicino i principi fondanti espressi nel manifesto costitutivo, nonché di sostenere tutte le iniziative che mirano a tradurre in scelte ed atti politici concreti questi principi.

Art. 3 – Membri

L’adesione all’associazione è possibile per tutte le persone che ne condividono gli scopi e comporta il pagamento di una quota sociale annua.

Art. 4 – Organi

Gli organi sociali sono:

a. l’assemblea;
b. il comitato;
c. l’organo di revisione.

Art. 5 – L’assemblea

L’Assemblea è composta dai membri e si riunisce una volta all’anno su convocazione del Comitato.

Può essere convocata in riunione straordinaria, dal Comitato o su richiesta di un quinto dei membri.

I simpatizzanti possono partecipare all’assemblea ed hanno diritto di parola ma non diritto di voto sugli affari sociali.

Sono di competenza dell’Assemblea:

a. l’approvazione del rapporto d’attività e del consuntivo dell’anno precedente;
b. la determinazione della quota sociale;
c. la nomina, ogni due anni, del/i presidente/copresidenti, del comitato e dell’organo di revisione;
d. l’adozione di risoluzioni;
e. la modifica dello statuto;
f. lo scioglimento dell’associazione.

Le deliberazioni possono avvenire anche su oggetti non previsti dall’ordine del giorno, purché i membri ne siano stati debitamente informati preliminarmente.

Art. 6 – Il comitato

Il comitato si occupa della gestione di tutti gli affari dell’associazione, rappresenta l’associazione ed è competente per l’accettazione delle adesioni.

Esso è composto da 5 a 11 membri, persone fisiche, compreso/i il/i presidente/copresidenti, il/la vicepresidente e il/la segretario/a.

Art. 7 – L’organo di revisione

L’organo di revisione è composto da due Revisori dei conti membri dell’associazione.

Esso redige un rapporto annuale indirizzato all’assemblea.

Art. 8 – Impegni verso terzi

L’associazione si impegna validamente verso terzi con la firma collettiva a due di due membri che il comitato designa al proprio interno.

Per tutti gli impegni dell’associazione risponde solo il capitale sociale, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli membri.

Art. 9 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo dall’assemblea alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.

L’assemblea che decide lo scioglimento nomina una commissione di liquidazione composta da 3 membri.

In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio sociale andrà ad organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono scopi analoghi a quelli dell’associazione.

Bellinzona, 23 febbraio 2010

Articoli recenti

Archivi